Contratto di affitto transitorio: quando si stipula – durata

Il contratto di affitto transitorio è utilizzato sempre più spesso, grazie alla sua natura particolarmente flessibile. Ma che cosa significa contratto transitorio? Con quest’espressione si fa riferimento a un tipo di contratto di affitto per uso abitativo valido per esigenze temporanee specifiche, con durata massima di 18 mesi.
L’esigenza giustificatrice dell’affitto transitorio può riguardare sia il proprietario di casa che l’inquilino. Il proprietario, ad esempio, può trovarsi ad essere in procinto di vendere o ristrutturare l’immobile che sta dando in affitto, o può sapere già che dovrà riappropriarsene in un futuro prossimo per ragioni familiari.
Le esigenze giustificatrici dell’inquilino invece sono spesso per motivi di lavoro, di studio,di assistenza a un familiare o di separazione dal coniuge.
Quali sono i vantaggi?
I principali vantaggi del contratto di affitto transitorio sono il fatto di stipulare un contratto di durata minore rispetto a quella minima prevista dalla legge, e la possibilità per il proprietario, di usufuire delle agevolazioni fiscali previste dal regime della cedolare secca. Inoltre, con i contratti transitori è possibile non solo affittare l’intera casa ma anche una sua porzione, come avviene nel caso del contratto di affitto per studenti fuori sede.
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Ma come funziona l’affitto temporaneo e chi può fare un contratto di affitto transitorio?
Innanzitutto, le due parti del contratto di affitto transitorio devono essere persone fisiche che non operano in attività d’impresa, e il contratto deve essere destinato all’ utilizzo come abitazione senza finalità turistiche. Inoltre, la motivazione che giustifica la transitorietà deve essere chiara e specificata nel contratto.
Per redigere un contratto di affitto transitorio è necessario utilizzare il modello di contratto transitorio fornito dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, che deve includere:
- generalità delle parti;
- descrizione dell’immobile;
- importo del canone d’affitto;
- modalità di pagamento;
- durata dell’affitto;
- specifica dell’esigenza transitoria, comprovata da documenti allegati al contratto (ad esempio, dichiarazione del datore di lavoro);
- clausola con cui l’inquilino dichiara di aver ricevuto l’attestato di prestazione energetica
- divieto di sublocazione.
Il contratto di affitto transitorio deve essere redatto in forma scritta e registrato presso l’Agenzia delle Entrate.
Contratto di affitto transitorio: durata rinnovo e recesso
Dal momento che la durata massima del contratto transitorio è di 18 mesi, al termine di questo periodo è previsto il suo scioglimento automatico. Tuttavia, è possibile rinnovare il contratto transitorio tramite comunicazione fatta con lettera raccomandata prima dello scadere del termine concordato, nel caso in cui si prolunghi l’esigenza giustificatrice che ha condotto alla stipula del primo accordo.
Per quanto riguarda invece il recesso del contratto d’affitto transitorio, l’inquilino può dare disdetta anticipata sulla base di comprovate e gravi esigenze, sempre tramite raccomanadata e con un preavviso da uno a tre mesi a seconda della durata del contratto. In caso di disdetta anticipata di un contratto di affitto transitorio, l’inquilino dovrà pagare al proprietario di casa l’imposta di registro dovuta per la disdetta anticipata (67 €), a meno che il locatore (proprietario) non sia in regime di “cedolare secca”.
Infine, nei contratti di affitto transitori della durata di almeno sei mesi la tassa sui rifiuti (TARI), può essere addebitata all’inquilino, mentre per contratti più brevi resta intestata al proprietario.
E’ possibile richiedere la residenza presso un immobile affittato con un contratto transitorio?
La risposta a questa domanda è Affermativa.
E’ possibile fissare la propria residenza nell’immobile se lo stesso è dimora abituale e NON un posto in cui stare solo per brevi periodi.
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